SENTENZA N. 667
DEL 22 GENNAIO 2002
L'indennità
di accompagnamento
, se il malato non ha la capacità di organizzare e
gestire la propria sopravvivenza, spetta anche al malato
psichico che sia in grado di camminare, mangiare e lavarsi da
solo
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di
accompagnamento, la nozione di incapacità a compiere gli atti
quotidiani della vita comprende chiunque il quale, pur potendo
spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura
della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai
bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere
senza l'aiuto costante del prossimo. Infatti l'art. 1 della
legge n. 18 del 1980 fa testuale riferimento all'accompagnatore
per coloro che non sono in grado di deambulare, ma poi include
tra i beneficiari dell'indennità anche coloro che non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di
un'assistenza continua, e l'assistenza continua può ben
riferirsi anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non
siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della
vita quotidiana.
automezzo.