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-SENTENZE-

SENTENZE DEL SETTORE

 

SENTENZA N. 667 DEL 22 GENNAIO 2002

L'indennità di accompagnamento , se il malato non ha la capacità di  organizzare e gestire la propria sopravvivenza, spetta anche al malato psichico che sia in grado di camminare, mangiare e lavarsi da solo

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo. Infatti l'art. 1 della legge n. 18 del 1980 fa testuale riferimento all'accompagnatore per coloro che non sono in grado di deambulare, ma poi include tra i beneficiari dell'indennità anche coloro che non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e l'assistenza continua può ben riferirsi anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana.
automezzo.

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