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-PERMESSI-

TIPOLOGIA E MODALITA' DI OTTENIMENTO

 

PERMESSI AL LAVORATORE DISABILE
I lavoratori disabili possono avere diritto a dei permessi ad ore (due ore al giorno) o a giorni (tre giorni al mese). Ogni mese è possibile cambiare il tipo di permesso purché il lavoratore ne faccia richiesta documentata al suo datore di lavoro.

IL PROLUNGAMENTO DELL'ASTENSIONE FACOLTATIVA E I PERMESSI PER MATERNITÀ
I genitori di figli con disabilità grave hanno diritto a particolari agevolazioni:

  • Prolungamento dell’astensione facoltativa. L’astensione facoltativa, nella generalità dei casi, è di sei mesi entro i tre anni di vita del bambino e può essere prolungata fino al compimento degli otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo non superiore a undici mesi tra i due genitori. Nel caso di figli con disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto all’astensione fino al compimento dei tre anni di età del bambino. In alternativa all’astensione facoltativa, la madre o il padre hanno diritto a una o due ore (a seconda della durata dell’orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;

  • Tre giorni di permessi mensili retribuiti, da utilizzare anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino e fino a diciotto anni di età. I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto, perché non lavora o perché; svolge lavoro autonomo.
    I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente.
    I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.
    Se un genitore gode dell’astensione facoltativa, l’altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi per i figli disabili e l’astensione facoltativa. La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.

PERMESSI PER I FIGLI MAGGIORENNI CONVIVENTI
I lavoratori dipendenti, genitori o familiari (parenti o affini entro il terzo grado) di disabili maggiorenni, possono usufruire di giorni di permesso mensili anche se in famiglia sono presenti altre persone che possono dare assistenza.

PERMESSI PER I FIGLI MAGGIORENNI NON CONVIVENTI
I lavoratori dipendenti, genitori o familiari (parenti o affini entro il terzo grado) di disabili maggiorenni, possono usufruire di giorni di permesso purché l’assistenza sia necessaria, continua ed esclusiva per il disabile. Non hanno diritto ai giorni di permesso se nel nucleo familiare del disabile sono presenti altre persone che non lavorano e che siano in grado di prestare assistenza. Fanno eccezione alcuni casi: quando nel nucleo familiare oltre al disabile è presente un solo familiare affetto da grave malattia o più di tre minorenni o una persona di età superiore a 70 anni.

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Per avere diritto ai permessi è necessario presentare una domanda, corredata dai documenti che provino la disabilità, alla sede dell’Inps e al proprio datore di lavoro.

CHI PROVVEDE AL LORO PAGAMENTO
I permessi per assistenza alle persone disabili sono retribuiti dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

NOTA INFORMATIVA: La presente normativa è stata estratta dal sito ufficiale dell'INPS

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