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PERMESSI AL LAVORATORE
DISABILE I lavoratori disabili possono
avere diritto a dei permessi ad ore (due ore al giorno) o a
giorni (tre giorni al mese). Ogni mese è possibile cambiare il
tipo di permesso purché il lavoratore ne faccia richiesta
documentata al suo datore di lavoro.
IL PROLUNGAMENTO
DELL'ASTENSIONE FACOLTATIVA E I PERMESSI PER MATERNITÀ
I genitori di figli con disabilità grave hanno diritto a
particolari agevolazioni:
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Prolungamento dell’astensione facoltativa.
L’astensione facoltativa, nella generalità dei casi, è di
sei mesi entro i tre anni di vita del bambino e può essere
prolungata fino al compimento degli otto anni di età del
bambino, per un periodo complessivo non superiore a undici
mesi tra i due genitori. Nel caso di figli con disabilità
grave, la madre o il padre hanno diritto all’astensione fino
al compimento dei tre anni di età del bambino. In
alternativa all’astensione facoltativa, la madre o il padre
hanno diritto a una o due ore (a seconda della durata
dell’orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito,
fino al terzo anno di età del bambino;
-
Tre giorni di permessi mensili retribuiti,
da utilizzare anche in maniera continuativa, oltre il terzo
anno di età del bambino e fino a diciotto anni di età. I
riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore
lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto,
perché non lavora o perché; svolge lavoro autonomo.
I permessi e il congedo per handicap grave non possono
essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo
parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7
mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da
entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.
Se un genitore gode dell’astensione facoltativa, l’altro può
avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per
i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso
genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi per i
figli disabili e l’astensione facoltativa. La norma riconosce
il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai
genitori adottivi e agli affidatari.
PERMESSI PER I FIGLI MAGGIORENNI CONVIVENTI
I lavoratori dipendenti, genitori o familiari (parenti o affini
entro il terzo grado) di disabili maggiorenni, possono usufruire
di giorni di permesso mensili anche se in famiglia sono presenti
altre persone che possono dare assistenza.
PERMESSI PER I FIGLI
MAGGIORENNI NON CONVIVENTI
I lavoratori dipendenti, genitori o familiari (parenti o affini
entro il terzo grado) di disabili maggiorenni, possono usufruire
di giorni di permesso purché l’assistenza sia necessaria,
continua ed esclusiva per il disabile. Non hanno diritto ai
giorni di permesso se nel nucleo familiare del disabile sono
presenti altre persone che non lavorano e che siano in grado di
prestare assistenza. Fanno eccezione alcuni casi: quando nel
nucleo familiare oltre al disabile è presente un solo familiare
affetto da grave malattia o più di tre minorenni o una persona
di età superiore a 70 anni.
COME E DOVE PRESENTARE
LA DOMANDA
Per avere diritto ai permessi è necessario presentare una
domanda, corredata dai documenti che provino la disabilità, alla
sede dell’Inps e al proprio datore di lavoro.
CHI
PROVVEDE AL LORO PAGAMENTO
I permessi per assistenza alle persone disabili sono retribuiti
dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio
con i contributi dovuti all’Inps.
NOTA INFORMATIVA:
La presente
normativa è stata estratta dal sito ufficiale dell'INPS |