Index Storia LIS Contatti

-PENSIONE-

LA PENSIONE DI INABILITA'

 

E' stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilitą al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilitą.  Dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento dell’invaliditą č stato assegnato alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni Mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (Asl). Fino al 31 dicembre 2000 il riconoscimento della pensione era affidato alle Prefetture. In linea generale, l’I.N.P.S. ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile dell’assegno. Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all’INPS il riconoscimento amministrativo della prestazione di invaliditą civile.
Coloro che percepiscono la pensione d’invaliditą civile possono, a determinate condizioni, avere diritto anche alle maggiorazioni sociali. (vedi scheda trattamento minimo)

La pensione di invaliditą č compatibile con l'indennitą di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

CONDIZIONI:
-- etą compresa fra i 18 e i 65 anni di etą;
-- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
-- avere il riconoscimento di un'invaliditą pari al 100%;
-- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 13.739,69
-- Importo 2005: Euro 233,87 per 13 mensilitą.

I LIMITI DI REDDITO PER INVALIDI CIVILI, SORDOMUTI E CIECHI CIVILI
-- Tipo di prestazione Limite di reddito personale annuo Importo mensile
-- invalidi civili Assegno di assistenza € 4.017,26 € 233,87
-- Indennitą di frequenza minori € 4.017,26 € 233,87
-- Pensione di inabilitą € 13.739,69 € 233,87
-- Indennitą di accompagnamento senza limite € 443,83
-- sordomuti Pensione € 13.739,69 € 233,87
-- Indennitą di comunicazione senza limite € 223,38
-- ciechi civili Pensione ciechi assoluti (*) € 13.739,69 € 252,91
-- Pensione ciechi parziali:assegno decimisti € 6.605,64 € 173,54
-- Indennitą ventesimisti senza limite € 161,30
-- Indennitą di accompagnamento senza limite € 669,21
-- * Se il cieco č ricoverato, la pensione č di € 233,87

LA DOMANDA:
La domanda per ottenere le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, va compilata su apposito modulo rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale e deve essere presentata alla stessa ASL competente per residenza, oppure tramite i Patronati che, in questo senso, offrono assistenza gratuita. Alla domanda č necessario allegare il certificato del medico curante.

IL PAGAMENTO:
Ad esito positivo (prestazione riconosciuta), bisogna compilare la dichiarazione di responsabilitą ed indicare la modalitą di pagamento prescelta. La decorrenza della prestazione, parte dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da specifica decorrenza indicata nel verbale medico.

 

Copyright © By Mario Caprioli. Tutti i diritti sono riservati

Created By: www.orizzonteweb.com  Realizzazione, Indicizzazione, Promozione siti web