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DIRITTO AL LAVORO
 

-ESONERO O SOSPENSIONI-

 

ESONERO PARZIALE:
Riguarda i datori di lavoro che per le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale non possono occupare
l'intera percentuale. L'esonero parziale può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:
-- Faticosità della prestazione lavorativa
-- Pericolosità connaturata al tipo di attività
-- Particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
L'esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente
prorogabile. Convenzione individuale di integrazione lavorativa. Qualora le caratteristiche del disabile lo richiedano, l'inserimento del soggetto può avvenire mediante una convenzione individuale. Tra esse si evidenzia il tirocinio orientativo e/o
formativo, della durata massima di 24 mesi. Esso, pur non appartenendo alla gamma dei rapporti di lavoro subordinato, consente alle aziende di coprire la quota d'obbligo per tutta la sua durata. Di particolare rilievo le Convenzioni individuali per i disabili psichici e/o intellettivi, le quali, in presenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o anche a tempo determinato, in taluni casi), consentono il riconoscimento delle agevolazioni contributive sotto forma di sgravio degli oneri sociali (fiscalizzazione al 100%).

COMPENSO TERRITORIALE:
I datori di lavoro che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ministeriale ad assumere un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, possono portare le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori da assumere in altre unità produttive della Provincia di appartenenza di altre Province. Le modalità con cui può essere applicato tale istituto sono le seguenti:
1) In forma automatica, per le aziende che hanno fino a 50 dipendenti; in tal caso sono i datori di lavoro a scegliere la
sede o le sedi in cui sussistono le migliori condizioni organizzative e ambientali per l'inserimento del disabile;
2) Con richiesta di autorizzazione all'Agenzia del lavoro, per le aziende con più di 50 dipendenti che hanno la sede
legale e sedi operative in provincia di Trento; (circolare Min. Lavoro n. 4/2000);
3) Con richiesta al Ministero del Lavoro, per le aziende che hanno più di 50 dipendenti con unità produttive ubicate in
diverse Regioni.

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI:
La sospensione degli obblighi occupazionali riguarda solo i datori di lavoro che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a fruire della sospensione degli obblighi di assunzione al verificarsi di una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Si tratta delle imprese in CIGS o che hanno attivato la procedura di mobilità. 

 

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