ESONERO PARZIALE:
Riguarda i datori di lavoro che per le speciali condizioni
dell'attività lavorativa aziendale non possono occupare
l'intera percentuale. L'esonero parziale può essere concesso in
presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:
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Faticosità della prestazione lavorativa
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Pericolosità connaturata al tipo di attività
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Particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
L'esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con
scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente
prorogabile. Convenzione individuale di integrazione lavorativa.
Qualora le caratteristiche del disabile lo richiedano,
l'inserimento del soggetto può avvenire mediante una convenzione
individuale. Tra esse si evidenzia il tirocinio orientativo e/o
formativo, della durata massima di 24 mesi. Esso, pur non
appartenendo alla gamma dei rapporti di lavoro subordinato,
consente alle aziende di coprire la quota d'obbligo per tutta la
sua durata. Di particolare rilievo le Convenzioni individuali
per i disabili psichici e/o intellettivi, le quali, in presenza
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o
anche a tempo determinato, in taluni casi), consentono il
riconoscimento delle agevolazioni contributive sotto forma di
sgravio degli oneri sociali (fiscalizzazione al 100%).
COMPENSO TERRITORIALE:
I datori di lavoro che hanno richiesto ed ottenuto
l'autorizzazione ministeriale ad assumere un numero di
lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore
a quello prescritto, possono portare le eccedenze a compenso del
minor numero di lavoratori da assumere in altre unità produttive
della Provincia di appartenenza di altre Province. Le modalità
con cui può essere applicato tale istituto sono le seguenti: