LE CONVENZIONI:
Si tratta di tutte quelle particolari forme di sostegno e
strumenti tecnici che sono considerati necessari all'inserimento
lavorativo del disabile. e si traduce nell'attuazione di
un progetto occupazionale elaborato e calibrato sulle
potenzialità, capacità e aspirazioni del soggetto disabile.
L'inserimento con rapporto di lavoro subordinato, in tutte le
accezioni che il diritto del lavoro consente (a tempo
indeterminato, determinato, apprendistato, anche part-time,
ecc.) deve essere supportato, quando previsto, da quegli
specifici strumenti ed azioni che la Commissione Sanitaria
Integrata indica nella propria Relazione finale; Poiché il
"collocamento mirato-individualizzato" è da attuare in rapporto
alla concreta capacità
lavorativa del disabile, all'origine di ogni assunzione risulta
necessario intervenire anche sul fronte della domanda, in
modo che l'individuazione del candidato e il suo avviamento al
lavoro sia preceduto da un'analisi e valutazione delle
sue capacità o potenzialità in rapporto alle mansioni
disponibili presso il datore di lavoro. In questo contesto
acquista un pregnante significato l'opera svolta dall'Analista
del posto di lavoro che verifica, su richiesta del datore
di lavoro, le caratteristiche delle mansioni disponibili in ogni
struttura organizzativa.
Nel ricordare che l'obbligo di inserire il disabile scatta
decorsi 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, l'Agenzia del
lavoro gestisce anche i seguenti altri istituti di ottemperanza,
consentendo così alle aziende che lo richiedono di
essere ritenute adempienti anche per mezzo di altri strumenti
(da richiedere anche in modo combinato). La
Convenzione di programma. Sul versante della domanda, l'Agenzia
del lavoro promuove l'attuazione del
"collocamento mirato" anche mediante le Convenzioni di programma
- cioè percorsi articolati di graduale inserimento
della quota d'obbligo di disabili - le quali, se da un lato
offrono la possibilità di assumere nominativamente l'intero
numero di disabili pattuiti entro un congruo lasso di tempo
(pari a 12 o 24 mesi complessivi), dall'altro (in quanto
"contratti") impongono il tassativo rispetto dei termini e una
fattiva disponibilità dell'azienda a calibrare gli
inserimenti su mansioni semplici e/o raggiungibili mediante
l'utilizzo di specifici percorsi formativi.
In tal modo le aziende che hanno aderito a tali programmi
potranno ricercare e individuare, nel periodo concordato e
con l'appoggio degli operatori dei Centri per l'impiego, i
lavoratori in possesso delle capacità (o spesso, delle abilità
potenziali) necessarie per un proficuo inserimento nell'organico
che risulti a vantaggio sia del lavoratore (in termini di
soddisfazione professionale ed integrazione lavorativa) che del
datore di lavoro (sotto il profilo della produttività).
CHE COSA PREVEDE LA CONVENZIONE:
Le aziende che sono soggette agli obblighi (ma anche quelle non
soggette) della legge 68, possono stipulare una
convenzione con gli uffici provinciali per il collocamento dei
disabili al fine di concordare tempi e modalità di
assunzione. La convenzioni prevedono:
Chiamata nominativa
Misure di selezione
Agevolazioni, incentivazioni fiscali e rimborsi
Misure di accompagnamento da parte dei servizi di mediazione al
lavoro
Programmi di formazione sia all'interno che all'esterno
dell'azienda
Programmazione dei tempi dell'assunzione
Tempi di prova più lunghi di quelli contrattuali, incentivi e
agevolazioni per l'azienda.
LE CONVENZIONI INDIVIDUALI:
Qualora le
caratteristiche del disabile lo richiedano, l'inserimento del
soggetto può avvenire mediante una convenzione individuale. Tra
queste si evidenzia il tirocinio orientativo (e/o formativo),
della durata massima di 24 mesi. Il Tirocinio consente alle
aziende di coprire la quota d'obbligo per tutta la sua durata.
Di particolare rilievo sono le Convenzioni individuali per i
disabili psichici e/o intellettivi, le quali, in presenza di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o anche a
tempo determinato, in taluni casi), consentono il riconoscimento
delle agevolazioni contributive sotto forma di sgravio degli
oneri sociali.
I
VANTAGGI PER IL DATORE DI LAVORO:
Integrale
assunzione nominativa
Graduale copertura della quota d'obbligo
Riconoscimento immediato dell'ottemperanza all'obbligo
Assistenza degli operatori della L. 68/99 presso i Centri per
l'Impiego
Possibilità di modificare o integrare il contenuto della
Convenzione in corso d'opera o alla scadenza.